Bilanci 2025 degli Enti del Terzo Settore: quale schema utilizzare
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Con l’avvicinarsi delle scadenze legate all’approvazione dei bilanci, molte associazioni del Terzo Settore si trovano a dover individuare correttamente il modello contabile da adottare per l’esercizio 2025. La normativa di riferimento, contenuta nel Codice del Terzo Settore (art. 13) e nei decreti ministeriali collegati, prevede infatti diverse modalità di redazione del bilancio, che variano principalmente in base alla dimensione economica dell’ente e alla presenza o meno della personalità giuridica.
Le due principali forme di bilancio per gli ETS
Gli Enti del Terzo Settore non commerciali sono tenuti ad adottare uno degli schemi previsti dal DM 5 marzo 2020, che ha introdotto modelli standardizzati di rendicontazione.
Le possibilità sono sostanzialmente due:
Rendiconto per cassa (modello D), una forma semplificata di rendicontazione che registra le entrate e le uscite effettivamente incassate o pagate nell’anno;
Bilancio in forma ordinaria, composto da:
stato patrimoniale (modello A),
rendiconto gestionale (modello B),
relazione di missione (modello C).
Quest’ultima rappresenta la forma più completa di bilancio e permette di descrivere non solo gli aspetti economici e patrimoniali dell’ente, ma anche le attività svolte e le finalità perseguite.
Il criterio delle entrate annuali
Per individuare quale schema utilizzare, la normativa prende come riferimento l’ammontare delle entrate complessive dell’esercizio precedente, oltre alla presenza o meno della personalità giuridica.
Per gli ETS privi di personalità giuridica:
con entrate fino a 300.000 euro è possibile redigere il rendiconto per cassa;
con entrate superiori a 300.000 euro diventa obbligatorio il bilancio ordinario.
L’ente che si colloca sotto questa soglia può comunque scegliere volontariamente di redigere il bilancio nella forma ordinaria, qualora ritenga utile una rappresentazione più articolata della propria gestione.
Per gli ETS con personalità giuridica:
la soglia è invece fissata a 60.000 euro di entrate annue;
sopra tale limite è richiesto il bilancio ordinario;
sotto i 60.000 euro è consentito adottare il rendiconto per cassa.
Come si calcolano le entrate di riferimento
Per verificare il rispetto delle soglie occorre fare riferimento alle entrate dell’esercizio precedente, escludendo dal conteggio:
eventuali finanziamenti o mutui ricevuti;
proventi derivanti dalla vendita di beni immobilizzati.
Il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata
Una novità recente riguarda la possibilità di utilizzare una forma ancora più semplificata di rendicontazione: il rendiconto per cassa in forma aggregata, spesso definito anche “super semplificato”.
Questo modello è stato introdotto con il DM 18 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2026, e corrisponde al modello E.
È importante però precisare che questa nuova modalità non è applicabile ai bilanci relativi all’esercizio 2025. Per l’anno in corso, infatti, gli ETS che redigono il rendiconto per cassa devono continuare a utilizzare il modello D previsto dal DM 5 marzo 2020.
Il rendiconto per cassa in forma aggregata entrerà invece in vigore a partire dal rendiconto relativo all’esercizio 2026, che sarà quindi predisposto e approvato nel 2027.
Quando sarà pienamente operativo, il modello E sarà strutturato in tre sezioni principali:
Entrate e uscite della gestione corrente, che rappresentano l’attività ordinaria dell’ente durante l’esercizio;
Operazioni relative alle immobilizzazioni, con le uscite per investimenti e le entrate derivanti da disinvestimenti;
Situazione delle disponibilità liquide, con indicazione dei saldi di cassa e dei depositi bancari o postali.
Il prospetto si conclude con una sezione dedicata agli oneri figurativi, utile per evidenziare il valore delle attività svolte a titolo gratuito o volontario.
Un passaggio importante per la trasparenza degli ETS
La corretta redazione del bilancio rappresenta un momento fondamentale nella vita degli Enti del Terzo Settore. Non si tratta soltanto di un adempimento formale, ma di uno strumento di trasparenza, rendicontazione e responsabilità verso soci, volontari, istituzioni e comunità di riferimento.
Per questo motivo è importante che le associazioni valutino con attenzione quale schema adottare, verificando le proprie dimensioni economiche e le caratteristiche giuridiche dell’ente.
FITeL Emilia Romagna Aps continuerà a fornire aggiornamenti e indicazioni utili per supportare le associazioni affiliate nell’applicazione delle normative e nella gestione degli adempimenti previsti per il Terzo Settore.
FITeL Emilia Romagna Aps
Articolo a cura di FITeL Emilia Romagna Aps, ispirato a un approfondimento di FITeL Nazionale pubblicato nello scadenzario fiscale di aprile 2026, rielaborato per offrire una guida pratica alle associazioni, ai circoli e ai cral.

