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Esonero dagli adempimenti Iva per Aps e Odv: cosa cambia con il regime forfetario dal 2026

1 giorno fa
Tempo di lettura: 3 min

Dal 2026 è pienamente operativo il nuovo quadro fiscale previsto dal Codice del Terzo settore. Tra le novità di maggiore interesse per associazioni e circoli rientra il regime forfetario disciplinato dall'articolo 86 del Cts, riservato alle Associazioni di Promozione Sociale (Aps) e alle Organizzazioni di Volontariato (Odv).


Il regime riguarda le attività commerciali svolte da questi enti e introduce non soltanto modalità agevolate per la determinazione del reddito, ma anche una significativa semplificazione degli adempimenti Iva.


Chi può accedere al regime dell'articolo 86


Il regime forfetario dell'articolo 86 presenta una differenza importante rispetto a quello disciplinato dall'articolo 80 del Codice del Terzo settore.


Mentre l'articolo 80 riguarda gli Ets non commerciali, il regime dell'articolo 86 è riservato esclusivamente alle Aps e alle Odv.


Per potervi accedere è necessario che l'ente sia qualificato come Aps o Odv e che, nel periodo d'imposta precedente, abbia percepito ricavi commerciali, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85.000 euro.


L'applicazione del regime avviene mediante opzione, secondo le modalità previste dalla normativa.


Come viene determinato il reddito


Una delle caratteristiche del regime è la determinazione forfetaria del reddito derivante dalle attività commerciali.


Il Codice prevede coefficienti differenti:


  • 1% per le Organizzazioni di Volontariato (Odv);

  • 3% per le Associazioni di Promozione Sociale (Aps).


Il coefficiente viene applicato all'ammontare dei ricavi percepiti secondo le regole previste dall'articolo 86.


Si tratta quindi di un sistema che, oltre alle agevolazioni fiscali, punta a ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili degli enti di dimensioni più contenute.


Cosa succede all'Iva


È proprio sul fronte Iva che si trovano alcune delle semplificazioni più rilevanti.


Le Aps e le Odv che applicano il regime forfetario dell'articolo 86 non esercitano la rivalsa dell'Iva sulle operazioni nazionali. In altre parole, sulle operazioni soggette al regime non addebitano l'Iva al cliente.


Allo stesso tempo, però, non possono detrarre l'Iva pagata sugli acquisti, comprese, secondo le specifiche disposizioni previste dal Codice, l'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.


È quindi importante considerare entrambi gli aspetti: il regime semplifica notevolmente la gestione dell'Iva, ma l'imposta sostenuta sugli acquisti rimane di fatto un costo per l'associazione.


Quali adempimenti Iva vengono meno


Per Aps e Odv che applicano il regime, la semplificazione amministrativa è particolarmente significativa.


In linea generale, gli enti sono esonerati dal versamento dell'Iva e dagli ordinari adempimenti previsti dalla disciplina Iva, fermo restando il rispetto degli obblighi espressamente mantenuti dalla legge.


In particolare, non devono effettuare:


  • la liquidazione e il versamento periodico dell'Iva;

  • la presentazione della dichiarazione Iva annuale;

  • le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE);

  • la tenuta dei registri Iva;

  • la registrazione delle fatture ricevute ed eventualmente emesse;

  • la certificazione dei corrispettivi nei casi coperti dall'esonero previsto dalla normativa.


Rimane invece l'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, oltre alla conservazione della documentazione prevista dalla legge.


Anche sul piano contabile generale l'articolo 86 prevede semplificazioni: ferma restando la conservazione dei documenti, Aps e Odv che applicano il regime sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili previsti dalla disposizione, mentre rimane l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.


Attenzione alle operazioni particolari


“Esonero dagli adempimenti Iva” non significa tuttavia che l'Iva possa essere completamente ignorata in qualsiasi situazione.


Il Codice mantiene regole specifiche, tra l'altro, per operazioni intracomunitarie, rapporti con soggetti non residenti, importazioni ed esportazioni. Inoltre, quando l'Aps o l'Odv risulta debitore dell'imposta per una determinata operazione, deve emettere o integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e dell'Iva e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.


Per gli enti che effettuano operazioni con l'estero è quindi opportuno verificare caso per caso il corretto trattamento fiscale.


Cosa accade se si supera la soglia


Il limite degli 85.000 euro deve essere monitorato nel tempo. In base all'articolo 86, il regime forfetario cessa di applicarsi dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso.


Questo rende particolarmente importante per Aps e Odv tenere sotto controllo durante l'anno l'ammontare dei ricavi commerciali.


Una semplificazione importante, ma da valutare


Il regime dell'articolo 86 può rappresentare un'opportunità significativa soprattutto per Aps e Odv di dimensioni contenute: riduce gli adempimenti contabili e Iva e rende più semplice la gestione fiscale delle attività commerciali.


La convenienza, però, non è automatica. In particolare, l'impossibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti può avere un peso rilevante per le associazioni che sostengono costi elevati o effettuano investimenti importanti.


Prima di esercitare l'opzione è quindi consigliabile valutare la situazione concreta dell'ente, considerando volume e tipologia dei ricavi commerciali, struttura dei costi e caratteristiche delle operazioni svolte.


FITeL Emilia Romagna Aps


Estratto

Dal 2026 nuove semplificazioni Iva per Aps e Odv che scelgono il regime forfetario previsto dall'art. 86 del Codice del Terzo settore. (pagina 8)


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