Anche le recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate confermano le agevolazioni fiscali e amministrative per le associazioni di promozione sociale (Aps).
Con la risposta dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio (nota allegata di Fiscooggi) vengono consolidate e confermate le norme che riconoscono che le attività istituzionali delle Aps sono fuori campo Iva, anche quando riguardano gli iscritti alla rete associativa di cui fa parte l'associazione. Identico regime è applicato ai contributi fra le associazioni e la rete associativa di cui fanno parte, eliminando ogni dubbio sul valore della partecipazione a una rete e sulla gestione dei rapporti con gli affiliati.
Come Fitel, stiamo organizzando incontri formativi nei territori per aggiornare i nostri associati e le Aps che ancora non aderiscono a nessuna rete. Nel frattempo sta maturando la scelta dei regimi fiscali per le Aps che hanno già la partita Iva e che possono anticipare l’adesione al regime forfettario se ne hanno i requisiti. Di seguito alcuni confronti con il regime previsto dalla Legge 398/1991, in vigore fino a quando sarà sostituito dalla normativa del Codice del Terzo Settore dopo la risposta dell’Ue.
A questo dobbiamo aggiungere la previsione normativa riguardante la partita Iva che, dopo la recente proroga, ha spostato al 1 gennaio 2025 l’obbligo di averla, pur prevedendo un regime di esenzione di quasi tutti gli adempimenti correlati per le Aps che svolgono solo le attività istituzionali previste nel proprio statuto e che hanno una dimensione economica ridotta (65.000 euro di entrate annue). È prevista una dichiarazione da rilasciare per ottenere il riconoscimento di questa agevolazione.
La scelta del regime fiscale è cruciale per gli enti del Terzo Settore, influenzando significativamente la gestione finanziaria e amministrativa. Due opzioni rilevanti sono il regime forfettario e quello della Legge 398/1991. Ogni regime ha peculiarità che lo rendono più o meno adatto a seconda delle specifiche esigenze dell'ente.
Il regime forfettario, introdotto per semplificare gli adempimenti fiscali e contabili, è riservato a enti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui. Questo regime prevede una tassazione agevolata con un'aliquota del 15% sul reddito imponibile, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Gli enti che optano per il regime forfettario non addebitano l’Iva nelle loro operazioni e non possono detrarre l’Iva sugli acquisti. Tuttavia, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, semplificando così la gestione amministrativa.
I vantaggi del regime forfettario includono la semplicità contabile e un'imposta sostitutiva contenuta. Tuttavia, l'impossibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti può rappresentare uno svantaggio, anche se limitato.
Il regime della Legge 398/1991 è specificamente pensato per associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sociale e altre tipologie di enti non profit. Questo regime è applicabile a enti con proventi commerciali non superiori a 400.000 euro annui.
Il regime 398 prevede una contabilità semplificata e un'imposta sostitutiva calcolata su una percentuale forfettaria dei ricavi. Gli enti che adottano questo regime beneficiano di una significativa riduzione dell'Iva dovuta, con una detrazione forfettaria pari al 50% dell’Iva incassata. Inoltre, gli enti possono detrarre una percentuale dell’Iva sugli acquisti pari al 50%. Questo regime permette quindi un notevole risparmio fiscale a fronte di una gestione contabile meno onerosa rispetto al regime ordinario.
La scelta tra il regime forfettario e quello della Legge 398 dipende da vari fattori, tra cui la dimensione dell’ente, la tipologia delle attività svolte e il volume dei proventi. Per enti di piccole dimensioni con ricavi limitati, il regime forfettario può rappresentare una soluzione ottimale grazie alla sua semplicità amministrativa e alla bassa tassazione. Tuttavia, per enti con proventi commerciali più elevati, il regime della Legge 398 può risultare più vantaggioso grazie alla possibilità di detrarre parte dell'Iva sugli acquisti e alla significativa riduzione dell’Iva dovuta.
💡 In conclusione, la scelta del regime fiscale più adatto per un ente del Terzo Settore richiede una valutazione attenta delle proprie caratteristiche e delle proprie esigenze. È consigliabile consultare un esperto contabile o fiscale per una valutazione personalizzata e per assicurarsi di sfruttare al meglio le agevolazioni disponibili, garantendo al contempo una gestione finanziaria efficiente e conforme alle normative vigenti.
Allegati:
Angiolo Tavanti
Comitato di presidenza Fitel Emilia Romagna Aps
Comments